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Proroga last-minute per la comunicazione di cessione del credito o per lo sconto in fattura relativa alle spese effettuate nel 2020 per il superbonus e gli altri bonus edilizi che danno diritto a detrazioni.

Con il provvedimento 83993/2021 l’agenzia delle Entrate ha spostato il termine (peraltro già prorogato) del 31 marzo al 15 aprile 2021.

Le motivazioni di tale proroga sarebbe state determinate, secondo quanto scritto nel provvedimento “per consentire ai contribuenti e agli intermediari di disporre di un ulteriore lasso di tempo per trasmettere le comunicazioni delle opzioni in considerazione del rinvio (previsto dall’art.5, comma 22 del DL 41/2021) al 10 maggio 2021 del termine per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata”.

L’occasione invero è stata utile anche per correggere alcuni problemi di compilazione del modulo di cessione, ma bisogna anche dire che molti ne rimangono.

Nello specifico si è intervenuto:

  • Sulla possibilità di cedere anche il credito d’imposta derivante dalla realizzazione dell’impianto fotovoltaico come intervento «trainato» dal sismabonus, in base all’art. 119, comma 5 del DL 31/2020 (decreto Rilancio). Il problema consisteva nel fatto che in questa ipotesi (fotovoltaico trainato dal sismabonus) il sistema richiedeva obbligatoriamente di inserire il codice Enea di asseverazione per le spese ecobonus, che il contribuente non è tenuto a predisporre. Con la modifica, a pagina 18 delle specifiche, è scritto che i campi 27 e 28 non vanno compilati in questa situazione. Pertanto chi nel 2020 ha sostenuto queste spese non sarà più costretto alla detrazione ma potrà comunicare la cessione del credito (o lo sconto in fattura) entro il 15 aprile, senza nessun bisogno di farsi rilasciare obbligatoriamente l’asseverazione di efficienza energetica. Rimane comunque l’obbligo del visto di conformità.
  • Sull’obbligo, per gli interventi condominiali, che il codice fiscale del beneficiario della detrazione (condòmino) sia diverso da quello del condominio;
  •  Sulla conferma che il limite di spesa per gli interventi condominiali non agevolati al 110% (ad esempio ai sensi dell’articolo 16-bis del Tuir) è pari a 96mila euro per unità immobiliare.
  •  Molto importate l’intervento correttivo, per quanto riguarda il “Sismabonus”. Infatti nel campo «Tipologia immobile» della casella riguardante gli interventi è stato inserito il nuovo valore «S» (Sisma) che permette l’incremento del 50% del limite di spesa negli interventi previsti, ove effettuati su unità immobiliari danneggiate da eventi sismici, ai sensi del comma 4-ter dell’articolo 119 del Dl 34/2020. Il.
  • L’ultimo correttivo riguarda l’acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto (building automation), per il quale viene inserito il limite di detrazione di 15mila euro. Considerato che tale vincolo è previsto solo dal decreto Requisiti del Mise (allegato B al Dm 6 agosto 2020) ci si aspettava che fosse efficace per i lavori effettuati dal 6 ottobre scorso. Purtroppo secondo le specifiche tecniche esso vale esclusivamente “per le spese sostenute a decorrere dal 2021”.