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Parte il Piano Transizione 5.0: il bonus dal 5% al 45%

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha aggiornato ieri, 10 aprile 2025, le FAQ relative al credito d’imposta Transizione 5.0, introdotto dall’articolo 38 del Decreto-Legge 19/2024. Le novità riguardano in particolare l’applicazione della procedura semplificata per accedere al beneficio fiscale e la compatibilità con altre agevolazioni pubbliche.

Le nuove FAQ: focus su procedure semplificate

Sul sito del MIMIT sono state pubblicate tre nuove FAQ (nn. 4.23, 4.24 e 4.25) che forniscono chiarimenti operativi sull’applicazione della procedura semplificata prevista dall’art. 38, comma 9-bis del DL 19/2024, così come modificato dalla Legge 207/2024. In dettaglio:

  • FAQ 4.23 chiarisce le modalità di passaggio da STAGE I a STAGE V per gli attivi previsti dal DM 24 luglio 2024, articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2.
  • FAQ 4.24 introduce esempi e chiarimenti per i casi in cui l’investimento consista nella sostituzione di macchinari interamente ammortizzati.
  • FAQ 4.25 si concentra sui beni acquistati inizialmente tramite leasing e successivamente riscattati. In questo caso, ai fini della verifica dei 24 mesi di ammortamento richiesti dalla normativa, si considera il periodo teorico di ammortamento fiscale, applicando i coefficienti previsti dal DM 31 dicembre 1988 come se il bene fosse stato acquistato in proprietà fin dall’origine.

Cumulabilità con altre agevolazioni

Tra gli aggiornamenti più rilevanti figura la modifica della FAQ n. 8.6, che chiarisce le regole di cumulabilità del credito d’imposta Transizione 5.0 con altri incentivi nazionali ed europei. È confermata la possibilità di cumulo, a condizione che non siano coperte le medesime quote di costo degli investimenti.

Il MIMIT precisa che la base di calcolo del credito d’imposta deve essere al netto di qualsiasi altro contributo ricevuto per le stesse spese ammissibili. A titolo di esempio, se un’impresa ha già ricevuto un’agevolazione pari al 60% dell’investimento, il credito d’imposta 5.0 si calcolerà sul residuo 40%.

Investimenti in autoproduzione energetica

Le FAQ aggiornate n. 6.1, 6.4 e 6.11 affrontano invece il tema degli impianti di autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. In particolare, la FAQ 6.4 specifica che, per il calcolo del fabbisogno energetico della struttura produttiva, va considerato il saldo netto dell’energia autoprodotta, sottraendo l’energia non utilizzata da quella prodotta. Le imprese devono inoltre indicare sulla piattaforma informatica la data di installazione dell’ultimo impianto.

La FAQ 6.11 conferma inoltre che è possibile accedere anche ai benefici previsti dai decreti CACER e TIAD per impianti di autoproduzione.

Le FAQ complete aggiornate sono consultabili sul sito ufficiale del MIMIT