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Prorogati gli incentivi della ZES Unica

L’art. 1 commi 438-443 della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026), intervenendo sull’art. 16 del DL 124/2023, ha previsto la proroga, per il 2026, 2027 e 2028, del credito d’imposta per investimenti nella ZES unica Mezzogiorno.

Per quanto non espressamente previsto, rilevano, ove compatibili, le disposizioni del decreto 17 maggio 2024.

 

Continuano quindi a poter beneficiare del credito d’imposta le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, già operative o che si insediano nella ZES unica, che effettuano gli investimenti agevolabili.

 

Quanto all’ambito oggettivo, in estrema sintesi, gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale (definito dall’art. 2 punti 49, 50 e 51 del regolamento 651/2014), devono esser relativi:

– all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES unica;

– all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Il valore dei terreni e degli immobili non può però superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato.

 

Per effetto del rinvio al citato decreto e in assenza di particolari disposizioni, nessuna modifica sarebbe prevista in relazione alla misura dell’agevolazione attualmente in vigore.

 

Per l’ottenimento del credito è prevista una procedura, analoga a quella per l’agevolazione 2024 e 2025, che consiste nella presentazione di una comunicazione “originaria” e, successivamente, di una comunicazione integrativa. Sono previste tempistiche diverse per ciascun periodo di riferimento.

 

Nello specifico, gli operatori economici interessati dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate:

– dal 31 marzo al 30 maggio 2026, l’ammontare delle spese ammissibili che prevedono di sostenere dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026;

– dal 31 marzo al 30 maggio 2027, l’ammontare delle spese ammissibili che prevedono di sostenere dal 1° gennaio al 31 dicembre 2027;

– dal 31 marzo al 30 maggio 2028, l’ammontare delle spese ammissibili che prevedono di sostenere dal 1° gennaio al 31 dicembre 2028.

 

Successivamente, a pena di decadenza dall’agevolazione, i soggetti che hanno presentato la comunicazione originaria nei suddetti termini dovranno inviare all’Agenzia delle Entrate una comunicazione integrativa:

– dal 3 gennaio al 17 gennaio 2027, per gli investimenti 2026;

– dal 3 gennaio al 17 gennaio 2028, per gli investimenti 2027;

– dal 3 gennaio al 17 gennaio 2029, per gli investimenti 2028.

 

La comunicazione integrativa, che attesta l’avvenuta realizzazione degli investimenti indicati nella comunicazione originaria presentata e il relativo credito, deve comunque indicare un ammontare di investimenti effettivamente realizzati non superiore a quello riportato nella comunicazione già inviata.