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L’agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n.36 del 30/04/2015 ha chiarito che le compensazioni effettuate ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs 241/1997, per fruire delle agevolazioni fiscali e contributive riconosciute alle micro e piccole imprese operanti nelle Zone franche urbane, non sono sottoposte all’obbligo di apposizione del visto di conformità (articolo 1, comma 574, Legge 147/2013) né al divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti (articolo 3, D.L. 78/2010).

Le agevolazioni ZFU consistono in una esenzione da imposizione del reddito nonché del valore della produzione netta derivanti dallo svolgimento dell’attività esercitata dall’impresa nella Zona Franca Urbana, in una esenzione dell’IMU per gli immobili siti nella ZFU, posseduti e utilizzati per l’esercizio dell’attività economica, e in un esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, fruibili con il modello di pagamento F24 “telematico” mediante riduzione dei versamenti dovuti in relazione alle singole imposte per cui si gode dell’esenzione (IRPEF/IRES, IRAP e IMU) e ai contributi per i quali è concesso l’esonero.

Pertanto, vista la loro natura, tali compensazioni non sono soggette all’obbligo di apposizione del visto di conformità né al divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali e accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro, e per i quali è scaduto il termine di pagamento. L’Agenzia delle Entrate, infatti, ha già chiarito, con precedenti documenti di prassi, che sia l’obbligo di apposizione del visto di conformità sia il divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti si applicano esclusivamente alla compensazione “orizzontale” o “esterna” e non a quella “verticale “e, in ogni caso, non si applicano alle compensazioni di crediti aventi natura strettamente agevolativa (Circolari 10/2014, 28/2014 e 13/2011).

Infine, la risoluzione chiarisce che, alle compensazioni effettuate per fruire delle agevolazioni fiscali e  contributive Zfu, non si applica il limite di 250.000 euro (art.1, c.53, Legge 244/2007) previsto per i crediti agevolativi indicati nel quadro RU (l’agevolazione Zfu viene infatti indicata in un prospetto del quadro RS); e quello “generale” (art.34 Legge 388/2000), attualmente pari a 700.000 euro, che non si applica ai crediti d’imposta previsti da discipline agevolative sovvenzionali per le quali, essendone predeterminati gli stanziamenti, non c’è l’esigenza di controllo della spesa pubblica, sottesa all’applicazione del suddetto limite (vedasi Risoluzione n. 9/DF del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 3 aprile 2008).