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A circa due anni dall’introduzione nell’ordinamento, avvenuta con la Legge 183/2011, diventano operative le Società tra Professionisti.

Infatti dal 22 aprile 2013, è possibile costituire le nuove STP, Società tra Professionisti grazie all’entrata in vigore del Decreto n. 34/2013 emanato dal Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico.

Le nuove Società tra Professionisti potranno essere costituite come società di persone, società di capitali o cooperative.

Delle nuove società possono far parte anche soci finanziatori, occorre però che i professionisti mantengano i due terzi del capitale sociale, il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società.

Inoltre i soci finanziatori devono rispettare i requisiti di onorabilità richiesti dall’albo professionale presso cui la società risulta iscritta. Gli individui sono chiamati a rispettare precise regole deontologiche tipiche del contesto di riferimento.

A ulteriore garanzia della clientela e nell’ottica della massima trasparenza, la normativa prevede che in sede di erogazione del servizio occorrerà fissare i “criteri e modalità affinchè l’esecuzione dell’incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l’esercizio della prestazione professionale”. La società dovrà anche procedere alla “stipula di polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile”, tutto ciò al fine di preservare gli utenti da possibili raggiri. Infine, ogni società deve per legge contenere nella propria denominazione l’indicazione Società Tra Professionisti (STP).

Passando invece all’aspetto fiscale e contributivo e quindi ai regimi applicabili, secondo alcune anticipazioni fornite alla stampa specializzata da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’utile prodotto dalle Società tra professionisti dovrebbe essere qualificato come reddito da lavoro autonomo e diviso tra i soci professionisti; di conseguenza l’esercizio di un’attività intellettuale regolamentata, determinerà il versamento dei contributi previdenziali soggettivi alla Cassa di previdenza di appartenenza.

La quota di utile incassata dall’eventuale socio non professionista (finanziatore) dovrebbe seguire invece un doppio binario:

- nel caso di socio non imprenditore, l’utile prodotto rientra nell’ambito del reddito di lavoro autonomo soggetto a IRPEF;

- nel caso di socio imprenditore, l’utile si cumula al reddito di impresa, secondo le regole della trasparenza fiscale.

Per quanto riguarda la fatturazione delle prestazioni, la fattura emessa dalla Stp sarà gravata dal contributo integrativo (4% a carico del cliente), da versare alla Cassa di previdenza di categoria ed i compensi saranno invece soggetti a ritenuta d’acconto del 20%.