Nella G.U. n. 269 è stato pubblicato il DL 11 novembre 2021 n. 157 – c.d. decreto “antifrodi” – che contiene misure di contrasto alle frodi in materia di detrazioni “edilizie”.
Il DL 157/2021, in vigore dal 12 novembre 2021, ha esteso l’obbligo del visto di conformità per tutti i modelli di comunicazione delle opzioni, non soltanto di quelle superbonus 110%.
Pertanto per tutte le detrazioni “edilizie” per le quali è possibile optare per la cessione della detrazione o per il c.d. “sconto in fattura” di cui al comma 2 dell’art. 121 del DL 34/2020, il contribuente deve richiedere il visto di conformità.
Di conseguenza il visto scatta anche per:
- bonus facciate,
- recupero edilizio,
- sismabonus,
- ecobonus,
- impianti fotovoltaici
- colonnine.
Altra importante novità, per quanto riguarda il superbonus del 110% di cui all’art. 119 del DL 34/2020, attiene alla necessità del visto di conformità anche nel caso in cui si intenda fruire della detrazione nella propria dichiarazione dei redditi, con l’eccezione delle dichiarazioni precompilate presentate direttamente dal contribuente all’Agenzia delle Entrate e delle dichiarazioni presentate tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale.
Infine, in caso di opzione, per tutte le detrazioni “edilizie” i tecnici abilitati devono asseverare la congruità delle spese sostenute.
Rimane il dubbio se il costo del visto per i bonus edilizi ordinari potrà rientrare tra le spese per le quali si matura credito d’imposta.