modello-F24

Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 3 gennaio 2014 (Prot. 2014/554) è stato stabilito che, a partire dal 1 febbraio 2014, “l’imposta di registro, i tributi speciali e compensi, l’imposta di bollo, le relative sanzioni ed interessi, connesse alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili sono versate mediante il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE)”.

 NOTA BENE – Il periodo compreso tra il 1° febbraio 2014 e il 31 dicembre 2014 ha rappresentato un periodo transitorio, nel quale è stato possibile utilizzare sia il modello F23 che il modello F24 Elide.

 Dal 1° gennaio 2015, invece, l’imposta di registro, i tributi speciali e compensi, l’imposta di bollo, le relative sanzioni ed interessi, connesse alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili possono essere versati esclusivamente con il modello F24 ELIDE.

ATTENZIONE – Il modello F23 non è stato eliminato.

Anche dopo il 1° gennaio 2015 continua quindi a poter essere utilizzato per gli altri versamenti (ad esempio, per la registrazione di una delibera di distribuzione degli utili oppure per la registrazione di un contratto di comodato).

 Sempre lo stesso Provvedimento stabilisce inoltre che il modello di pagamento F24 ELIDE, deve essere presentato:

  • dai soggetti titolari di partita IVA esclusivamente con modalità telematiche, direttamente o attraverso gli intermediari abilitati, utilizzando i servizi on-line dell’Agenzia delle entrate e del sistema bancario e postale.
  • dai soggetti non titolari di partita IVA, con modalità telematiche, oppure presso gli sportelli delle banche convenzionate, delle Poste Italiane S.p.A. e degli agenti della riscossione.

In considerazione di quanto appena esposto deve quindi ritenersi che il modello “F24 Elementi identificativi“:

  • deve essere necessariamente utilizzato per il versamento delle imposte connesse alla registrazione dei contratti di affitto e locazione su immobili;
  • va utilizzato per il versamento dell’IVA ai fini dell’immatricolazione o successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, oggetto di acquisto intracomunitario a titolo oneroso (art. 1, comma 9 del Decreto Legge n. 262 del 3 ottobre 2006, convertito in Legge n. 286 del 24 novembre 2006);
  • può essere utilizzato, in linea generale, per i versamenti per i quali sono necessarie informazioni che non possono essere riportate nel modello F24 ordinario.
  • non può essere utilizzato per effettuare i pagamenti per i quali è prevista la compensazione con crediti.

I CODICI TRIBUTO

  • 1500” denominato “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Imposta di Registro per prima registrazione”;
  • 1501” denominato “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Imposta di Registro per annualità successive”;
  • 1502” denominato “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Imposta di Registro per cessioni del contratto”;
  • 1503” denominato “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Imposta di Registro per risoluzioni del contratto”;
  • 1504” denominato “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Imposta di Registro per proroghe del contratto”;
  • 1505” denominato “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Imposta di Bollo”;
  • 1506” denominato “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Tributi speciali e compensi”;
  • 1507” denominato “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione”;
  • 1508” denominato “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione”;
  • 1509” denominato “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi”;
  • 1510” denominato “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi”.