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Grazie alla manovra “Monti-Fornero”,  continuano ad aumentare senza sosta le aliquote contributive nei confronti degli iscritti alla gestione “artigiani ed esercenti attività commerciali”.

Con la circ. n.  26 l’INPS ha fornito i dati di interesse ai fini della contribuzione IVS artigiani ed esercenti attività commerciali per il 2015, quali aliquote, minimali e massimali di reddito, nonché le modalità di determinazione degli importi che i contribuenti appartenenti alle predette categorie dovranno corrispondere entro le previste scadenze.

Per quest’anno, in particolare, l’aliquota ammonta al 22,65% per gli artigiani e al 22,74% per i commercianti.
Percentuali, queste, che si dimezzano qualora si riferiscano a soggetti con un’età anagrafica superiore a 65 anni, già pensionati presso la gestione artigiani e commercianti dell’INPS

E’ importante evidenziare come l’INPS non invia più le comunicazioni contenenti i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta, in quanto le medesime informazioni possono essere facilmente prelevate, a cura del contribuente o di un suo delegato, tramite l’opzione, contenuta nel Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti, “Dati del mod. F24”.

L’incremento contributivo (pari al 22,20% per l’anno 2014) trae origine dall’art. 24, c. 22 della riforma “Monti-Fornero” (L. n. 214/2011), la quale ha stilato una tabella di marcia che prevede annualmente – dal 1° gennaio 2012 – aumenti dello 0,45 punti percentuali, fino a raggiungere a regime il 24%.

Il minimale – Alla luce delle suddette aliquote contributive, il contributo minimale dovuto ammonta a: 3.529,06 euro (artigiani) ovvero 3.543,05 (commercianti). Se parliamo invece di coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni, l’importo dovuto è pari a: 3.062,62 euro (artigiani) ovvero 3.076,61 euro (commercianti).
Resta fermo che per periodi inferiori all’anno solare, il contributo sul “minimale” va riportato a mese.

Reddito eccedente il minimale –
L’aliquota contributiva va calcolata sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 2014 per la quota eccedente il minimale di € 15.548 annui e fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari, per il corrente anno, all’importo di € 46.123.

Qualora il lavoratore superi il predetto limite, dovrà corrispondere un punto percentuale in più, ai sensi dell’art. 3-ter della L. n. 438/1992.

Il massimale – Quanto al reddito annuo massimale entro il quale sono dovuti i contributi IVS, l’INPS specifica che questi ammontano, per quest’anno, a 76.872 euro. Al riguardo, si rammenta che tale limite opera esclusivamente per i soggetti iscritti alla Gestione “artigiani e commercianti” con decorrenza anteriore al primo gennaio 1996 o che possono far valere anzianità contributiva a tale data. Infatti, per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è pari a € 100.324; tale massimale non è frazionabile in ragione mensile.

Termini e modalità di versamento – Gli appuntamenti 2015 che interessano gli artigiani e commercianti sono: 16 maggio, 20 agosto, 17 novembre 2015 e 16 febbraio 2016. Tali scadenze valgono per i contributi dovuti sul minimale di reddito; mentre per la quota di reddito eccedente il minimale, la scadenza segue il termine per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche, a titolo di saldo 2014, primo acconto 2015 e secondo acconto 2015.