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L’art. 1 del DL 41/2021 prevede un nuovo contributo a fondo perduto per i soggetti titolari di partita IVA:

  • che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario;
  • residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.

Sono in ogni caso esclusi dal contributo:

  • i soggetti la cui attività risulti cessata al 23.3.2021 (data di entrata in vigore del DL 41/2021);
  • i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 24.3.2021.

Il contributo spetta a condizione che:

  • i ricavi/compensi del 2019 non siano superiori a 10 milioni di euro;
  • l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 (requisito non richiesto per chi ha iniziato l’attività dall’1.1.2019).

Misura del contributo

L’ammontare del contributo è calcolato applicando le seguenti percentuali alla differenza tra l’am­montare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e quello del 2019:

  • 60%, per soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori a 100.000,00 euro;
  • 50%, per soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 100.000,00 e 400.000,00 euro;
  • 40%, per soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 400.000,00 e 1 milione di euro;
  • 30%, per soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 1 e 5 milioni di euro;
  • 20%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 tra 5 e 10 milioni di euro.

Il contributo non può comunque superare 150.000,00 euro.

È inoltre previsto un contributo minimo, pari a:

  • 1.000,00 euro, per le persone fisiche;
  • 2.000,00 euro, per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Istanza Telematica

Il contributo è riconosciuto previa presentazione di un’apposita istanza telematica all’Agenzia delle Entrate, le cui modalità e termini di presentazione sono stati definiti con il provv. 23.3.2021
n. 77923.

L’istanza deve essere presentata:

  • dal 30.3.2021 al 28.5.2021;
  • mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate ovvero mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.

Il contributo, a scelta del contribuente, può essere alternativamente riconosciuto:

  • direttamente tramite bonifico da parte dell’Agenzia delle Entrate;
  • sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare in compensazione mediante il modello F24.