spesometro

Dopo settimane di voci, smentite, conferme, e soprattutto dopo i ripetuti inviti da parte dei Commercialisti e degli Imprenditori, con comunicato stampa del 15 aprile 2013, l’Agenzia delle Entrate ha, finalmente, ufficializzato la proroga per l’invio dello spesometro 2013 (scadenza originariamente prevista per il 30 aprile), comunicando che “la trasmissione dei dati delle operazioni rilevanti ai fini Iva relative al 2012 (cd. Spesometro), “non può essere più effettuata con le stesse modalità previste per le annualità fino al 2011, compresa la scadenza del 30 aprile che non è più valida”.

La motivazione di tale proroga, secondo l’Agenzia, va ricercata “nelle rilevanti modifiche normative introdotte dal D.L. n. 16/2012, che ha stabilito che, per le operazioni effettuate dall’1 gennaio 2012 tra operatori economici (business to business) l’obbligo di comunicare tutte le operazioni Iva rilevanti ai fini IVA e non più soltanto quelle pari o superiori ai 3.000 euro”.

L’Agenzia informa, inoltre, che sarà un successivo provvedimento a definire la nuova scadenza e ad approvare il nuovo modello di comunicazione con le relative specifiche tecniche.

Meglio tardi che mai. Ma vediamo nel dettaglio cosa prevede il modello di comunicazione.

Il modello interessa tutti i soggetti passivi IVA ed è stato introdotto con lo scopo di fornire maggiori informazioni all’Anagrafe tributaria. Lo spesometro dovrebbe contribuire, inoltre, alla ricostituzione del reddito del contribuente in quel più ampio strumento di accertamento denominato redditometro, di cui tanto si è parlato nel recente dibattito elettorale.

Lo spesometro, introdotto dall’art. 21 del D.L. 78/2010, è stato successivamente modificato dall’art.2, c.6 del D.L. 16/2012, a seguito di tale modifica vanno comunicate all’Anagrafe tributaria tutte le operazioni attive e passive effettuate nell’anno d’imposta, a prescindere dall’importo; le operazioni per le quali non è prevista l’emissione della fattura sono comunicate solamente se di importo non inferiore a Euro 3.600,00.

Non devono essere comunicate: le importazioni ed esportazioni di cui all’art. 8 c. 1 lett. a) e b) del DPR 633/72; le operazioni relative alle cessioni di beni o alle prestazioni di servizi rese e ricevute nei confronti dei Paesi Black List; le operazioni IntraUE; le operazioni effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi IVA di importo non superiore a Euro 3.600,00; le operazioni finanziarie esenti IVA di cui all’art.10 DPR 633/72; le operazioni finanziarie tra operatori finanziari con finalità di regolamento contabile; Le operazioni finanziarie effettuate tra Assicurazioni.

Sono esonerati dall’obbligo di comunicazione i contribuenti che si avvalgono del regime agevolato di cui all’art.27 c. da 1 a 3 del D.L. 98/2012 (c.d. contribuenti minimi) e i soggetti di cui all’art.34 c. 6 del DPR 633/72. Il medesimo esonero è rivolto a Stato, Regioni, Province, Comuni e Enti istituzionali.

Sono invece oggetto di comunicazione: le cessioni gratuite oggetto di autofattura; le fatture cointestate (da ognuno degli intestatari); le fatture ricevute dai contribuenti minimi; le operazioni in applicazione del regime IVA del margine (se di importo non inferiore a Euro 3.600,00); le operazioni realizzate a mezzo di spedizioni internazionali, al netto degli importi esclusi; le vendite per corrispondenza; i corrispettivi SNAI; I corrispettivi derivanti dalle singole giocate al lotto; I corrispettivi emessi dalle farmacie a fronte dell’incasso delle distinte riepilogative ASL; I beni in Leasing (per i soggetti utilizzatori); i prestatori del contratto di leasing trasmettono un loro specifico modello.

Per quanto riguarda le note di variazione, l’importo va sommato o detratto alla fattura originaria.

Per i pagamenti tramite carta di credito, invece, occorre precisare che non vanno indicati quelli effettuati da soggetti passivi IVA nei confronti di privati (extra UE o extra SEE) se effettuati con strumenti emessi da operatori finanziari a loro volta assoggettati all’obbligo di Comunicazione di cui all’art.7 c.6 del DPR 605/73 (Circolare 24/2011).

Rimane l’obbligo per i pagamenti effettuati con carte di credito emesse da operatori finanziari non residenti e senza stabile organizzazione in Italia.